È costituita, con durata illimitata, tra imprese produttrici di occhiali, lenti, articoli e strumenti ottici di qualsiasi tipo, loro componenti ed accessori, l’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, in forma abbreviata denominata anche ANFAO.
ANFAO, con sede legale in Milano, aderisce a Confindustria e a Confindustria Moda, e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del Sistema della rappresentanza dell’Industria italiana, quale definito dallo Statuto confindustriale. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.
ANFAO adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi, che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando a essi le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.
Su delibera del Consiglio di Presidenza, l’ANFAO può aderire a Organizzazioni e Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati in altre località.
ANFAO è indipendente, autonoma e apartitica. Essa non ha fini di lucro.
Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi generali delle Imprese associate favorendone il collegamento, il progresso e lo sviluppo, qualificandone i prodotti ed i servizi, rappresentandole, anche in coordinamento con Confindustria Moda, nei rapporti con le Istituzioni e con le Organizzazioni che operano nel campo della ricerca e della formazione, della normazione, della promozione e delle manifestazioni fieristiche, assistendole in tutte le problematiche che, direttamente o indirettamente, le riguardano, nel rispetto dei ruoli e delle competenze delle altre componenti il Sistema confederale.
In relazione agli scopi per i quali è costituita, ANFAO potrà contribuire, anche in coordinamento con Confindustria Moda, alla programmazione, al coordinamento, alla realizzazione di interventi promossi o attuati, direttamente o indirettamente, dalle Istituzioni o da Enti alle stesse collegati e da Organismi di ricerca, di formazione, di normazione, di qualificazione e di promozione dei settori nei quali operano le Imprese associate e di quelli complementari, in Italia e all’estero, nonché assumere partecipazioni in Società di servizi, Consorzi, Organizzazioni, Federazioni e Enti, ovvero anche aderire ad altre Associazioni, Federazioni e Enti, nazionali ed esteri, i cui scopi siano analoghi, affini e connessi con quelli del presente Statuto.
Tra le altre, essa svolge, anche in coordinamento con Confindustria Moda, le seguenti attività:
a) promuove e organizza studi, ricerche, dibattiti e convegni su temi economici e sociali di interesse generale;
b) raccoglie ed elabora informazioni e dati relativi al settore, all’andamento dei mercati ed alle tematiche produttive in genere, provvedendo al loro trasferimento in favore degli Associati;
c) tutela gli interessi generali delle Imprese associate sul piano economico, sindacale e tributario;
d) stipula contratti collettivi di lavoro ed interviene in caso di vertenze sull’interpretazione e applicazione degli stessi;
e) provvede alla designazione e alla nomina di propri rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere;
f) promuove la diffusione e la conoscenza, in Italia e all'estero, dell'occhialeria italiana mediante i mezzi informativi più moderni e, in particolare, anche con l’edizione di pubblicazioni, con la produzione di trasmissioni radiotelevisive, filmati e prodotti informatici, con l'organizzazione di mostre specializzate, missioni, studi e ricerche di mercato in Italia ed all'estero;
g) coordina e promuove, anche per tramite di Società o Enti fieristici di diretta emanazione, la promozione del settore, con particolare riferimento alle manifestazioni fieristiche specializzate, alla prevenzione e ai servizi in genere;
h) più in generale svolge tutte le azioni e le iniziative ritenute necessarie per promuovere, tutelare e rappresentare gli interessi generali del settore dell’occhialeria in Italia ed all’estero.
Per conseguire i propri scopi istituzionali ANFAO potrà costituire o assumere partecipazioni in Enti, Società, Consorzi e Organismi vari, nonché compiere qualsiasi operazione, anche mobiliare ed immobiliare, purché strumentale al raggiungimento del proprio scopo istituzionale e di carattere residuale, ferma restando la natura di Associazione senza scopo di lucro.
I Soci dell'ANFAO si suddividono in:
1. Soci effettivi;
2. Soci aggregati.
Possono aderire come Soci effettivi:
a) le Imprese con sede nel territorio nazionale produttrici di occhiali, lenti, articoli e strumenti ottici di qualsiasi tipo, loro componenti e accessori (trasformazione di materie prime e semilavorati; macchine ed attrezzature; montature; occhiali di protezione solare, industriale, sportiva; minuterie per occhiali; trattamenti galvanici e coloritura, visiere, lenti per occhiali, lenti a contatto, astucci per occhiali e accessoristica per contattologia), nonché le Imprese produttrici operanti anche in Italia che appartengono a gruppi multinazionali, purché, questi ultimi, abbiano una sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea.
b) I Consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da Imprese di cui alla precedente lettera a).
c) Le imprese che svolgono attività destinate alla produzione di servizi strettamente collegati all’attività delle imprese di cui ai precedenti commi a) e b).
d) Le imprese che svolgano almeno 2 delle 3 attività tipiche di un’impresa industriale: progettazione, produzione e commercializzazione, su specifica determinazione del Consiglio di Presidenza.
Possono inoltre aderire all’Associazione, in qualità di Soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio di Presidenza, altre realtà imprenditoriali, enti o soggetti che non abbiano i requisiti di cui al presente articolo3 precedenti commi, ma svolgano attività affini e che presentino elementi di complementarietà, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditoria istituzionalmente rappresentata, aventi scopi di promozione e di tutela degli interessi specifici, omogenei o contigui a quelli di ANFAO e/o nel Sistema di cui ANFAO è la rappresentanza imprenditoriale.
Il numero dei Soci Aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa dell’Associazione, nel rispetto del Regolamento confederale in materia.
Le Imprese che hanno i requisiti per essere Soci effettivi non possono essere associate come Soci aggregati.
Il Consiglio di Presidenza determina le modalità con le quali i Soci Aggregati partecipano alle attività dell’Associazione.
Tutti i Soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese dell’Associazione e nell’analogo registro tenuto dalla Confindustria, la quale certifica ufficialmente e a ogni effetto organizzativo, l’appartenenza dell’Impresa al Sistema.
L'Impresa o il Soggetto, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 (tre) che intende aderire ad ANFAO, come Socio effettivo o aggregato, deve presentare domanda di ammissione scritta indicando la merceologia prodotta, il numero dei dipendenti, il fatturato, il nominativo del rappresentante legale dell’Impresa, la natura dell’attività esercitata, l’appartenenza a gruppi anche se di settori differenti, l’ubicazione dell’Impresa e le altre informazioni richieste dall’Associazione.
La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico confederale e della Carta dei valori associativi.
ANFAO ha la facoltà di richiedere all’Impresa o Soggetto, che è tenuta a fornire, documentazione aggiuntiva costituita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da visura camerale, serie storica di bilanci etc.
I rappresentanti delle Imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico confederale.
Sull'ammissione dei richiedenti a Soci effettivi e aggregati delibera il Consiglio di Presidenza.
Per l'ammissione non è richiesta all'Impresa la prevalenza delle produzioni di cui al precedente art.3 (tre).
Contro le deliberazioni del Consiglio di Presidenza di non ammissione l'interessato può proporre reclamo motivato ai Probiviri entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Nei medesimi termini, l’interessato può proporre reclamo motivato al Consiglio Generale contro il rigetto del reclamo proposto ai Probiviri e successivo appello al Collegio Speciale dei Probiviri avverso l’eventuale rigetto dell’appello proposto innanzi al Consiglio Generale.
Ciascun socio può impugnare, entro 10 (dieci) giorni dalla relativa comunicazione, la delibera di accoglimento di una domanda di adesione mediante ricorso al Collegio Speciale dei Probiviri, che si pronuncia con decisione inappellabile.
L'adesione ha la durata di 2 (due) anni e si intende rinnovata tacitamente, di biennio in biennio, se non viene disdetta con lettera A.R. o a mezzo PEC all’indirizzo direzione@pec.anfao.it che dovrà pervenire all'ANFAO almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza.
Il biennio decorre dalla data di completamento della procedura di adesione stabilita dal presente Statuto.
Il Consiglio di Presidenza è tenuto a comunicare agli associati l’adesione di nuove Imprese nel corso della prima Assemblea successiva alla loro ammissione.
L’adesione ad ANFAO dà ai Soci effettivi diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza, poste in essere dall’Associazione e da Confindustria Moda e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema confederale.
Restano, invece, escluse per i Soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale e di assistenza e consulenza da parte di ANFAO e di Confindustria Moda
I Soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di ANFAO e dei Gruppi purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.
I Soci aggregati possono partecipare all’Assemblea e al Consiglio Generale, ma non costituiscono l’elettorato attivo e passivo in Assemblea e negli organi direttivi; costituiscono elettorato attivo esclusivamente negli organi delle articolazioni interne (i.e.: merceologiche e territoriali).
Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione ad ANFAO e al Sistema confederale, richiedendo le certificazioni di appartenenza firmate dal Presidente, nonché a utilizzare il logo e dei segni distintivi del Sistema confederale nei limiti previsti dall’apposito Regolamento.
L'accesso alle cariche sociali ed agli incarichi associativi è riservato ai Soci effettivi.
L'adesione ad ANFAO comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, nonché il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi.
L'attività delle Imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata da ANFAO, né di alcuno dei suoi partecipanti.
Le stesse Imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al Sistema confederale.
In particolare, il Socio deve:
Nel caso di gruppi di Imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le Imprese italiane del gruppo con dipendenti, l'obbligo dell'adesione ad ANFAO.
I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:
È ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso ai Probiviri nel termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
La qualità di Socio si perde:
a) per disdetta, nei modi e nei termini previsti dall’art. 4 (quattro);
b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato. Il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di sospendere l’associato per il periodo intercorrente tra la pronuncia di una sentenza dichiarativa del fallimento e il suo passaggio in giudicato;
d) per espulsione nei casi previsti dall'art.6 (sei).
Il Consiglio di Presidenza ha altresì la facoltà di sospendere il Socio qualora quest’ultimo sia sottoposto a procedura concorsuale e questa si protragga in termini di tempo e complessità a causa di un utilizzo difforme o strumentale della procedura stessa.
La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.
In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti a norma dell'art. 4 (quattro).
Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno di ANFAO e del Sistema confederale.
L’Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:
a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di naturale scadenza del rapporto associativo;
b) qualora il Socio eserciti il diritto di recesso per qualsiasi altro motivo di incompatibilità nel rapporto con l’associazione, rimane obbligato al pagamento degli obblighi contributivi sino alla naturale scadenza prevista per la durata del rapporto associativo;
c) il Socio può recedere per voto contrario a modifiche statutarie, fermo restando l’obbligo al pagamento dei contributi associativi fino alla fine dell’anno solare in corso.
I Soci sono tenuti a corrispondere ad ANFAO un contributo ordinario annuo distinto per categoria: effettivi e aggregati, nella misura e secondo le modalità deliberate dall'Assemblea.
Contributi straordinari, a carattere occasionale, potranno essere proposti dal Consiglio Generale e dovranno essere deliberati dall'Assemblea, divenendo in tal modo obbligatori per gli associati, fatto salvo per quelli che al momento della delibera abbiano presentato domanda di recesso.
Qualsiasi contributo associativo è irripetibile, intrasmissibile e non costituisce alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione in favore del Socio.
Sono Organi di ANFAO:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Generale;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) il Presidente;
e) i Vice-Presidenti;
f) il Collegio dei Revisori Contabili;
g) i Probiviri.
L'Assemblea è costituita dai Soci aderenti all'Associazione in regola con il pagamento dei contributi associativi, che può essere effettuato sino al giorno dell’Assemblea, i quali vi partecipano per mezzo di un loro Legale rappresentante o di altra persona munita di delega scritta purché facente parte dell'Impresa o dell'Ente associato.
È ammissibile una sola delega per ciascuna azienda/Gruppo societario.
Non è ammesso il voto capitario nella rappresentanza in Assemblea.
Non possono partecipare all’Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.
L’Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione presso la Sede sociale o altrove, oppure su richiesta scritta del Consiglio Generale, o di tanti Soci che rappresentino almeno il 20% dei voti spettanti agli iscritti ad ANFAO.
L'Assemblea ordinaria deve comunque essere convocata almeno 1 (una) volta all'anno, preferibilmente 2 (due) per l'esame e l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
L’Assemblea in via straordinaria può essere convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale, ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Presidenza o da tanti Soci che corrispondano complessivamente ad almeno il 20% dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni a esso affidate.
La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti anche dalle norme Confederali la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.
La convocazione deve essere fatta mediante lettera, posta elettronica o PEC da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza, nonché degli argomenti da deliberare.
In caso di urgenza l’Assemblea potrà essere convocata anche mediante lettera, posta elettronica o PEC da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.
Le riunioni possono essere svolte anche mediante sistema di tele/video conferenza garantendo modalità idonee a mantenere la privacy e la segretezza del voto laddove previsto.
Ogni Socio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio, mediante semplice delega scritta; ogni Socio può assumere una sola delega da altro Socio.
In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 20% dei voti esercitabili; in seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno, purché a distanza di almeno un'ora dalla precedente comunicazione, o in una successiva specifica riconvocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20%.
I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori indicati dall’Assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con la maggioranza semplice, senza tener conto di astenuti e schede bianche, in conformità del presente Statuto. Le deliberazioni vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice-Presidente vicario, che ne accertano la valida costituzione.
All’Assemblea partecipa il Collegio dei Revisori Contabili e sono invitati i Probiviri.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell’Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell’Associazione o, in caso di sua assenza, una persona designata dall’Assemblea.
Non sono ammessi al voto i Soci che non risultano in regola con i contributi sociali, anche se di nuova ammissione.
Ogni Socio Effettivo ha diritto ad un numero di voti in virtù all'ammontare del contributo associativo versato nell'anno precedente a quello in cui viene tenuta l'Assemblea, salvo per i Soci di nuova ammissione per i quali vale quanto versato all'atto dell'iscrizione.
Il computo dei voti spettanti sarà conteggiato secondo la seguente tabella:
SOCI EFFETTIVI |
|
CONTRIBUTI |
VOTI |
fino al contributo minimo |
Voti 4 |
da 1 a 1,5 volte il contributo minimo |
Voti 6 |
da 1,5 a 2,5 volte il contributo minimo |
Voti 8 |
da 2,5 a 5 volte il contributo minimo |
Voti 10 |
da 5 a 7,5 volte il contributo minimo |
Voti 12 |
da 7,5 a 10 volte il contributo minimo |
Voti 14 |
da 10 a 15 volte il contributo minimo |
Voti 35 |
da 15 a 25 volte il contributo minimo |
Voti 40 |
da 25 a 50 volte il contributo minimo |
Voti 60 |
oltre 50 volte il contributo minimo |
Voti 80 |
Il Consiglio Generale può costituire Gruppi e/o Comitati per specifici sub-settori merceologici.
Ciascun gruppo/ comitato ha il compito di affrontare le specifiche problematiche del sub-settore cui è dedicato e sarà retto da un proprio Regolamento esecutivo, le cui norme dovranno risultare conformi ai principi del presente Statuto ed essere preventivamente deliberate dal Consiglio Generale.
Il Consiglio Generale è nominato per 4 (quattro) anni, fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio, ed è composto:
A singole riunioni del Consiglio Generale su invito del Presidente possono partecipare, senza diritto di voto, Presidenti di Enti, Commissioni ed esperti.
Al Consiglio Generale sono ammessi come invitati permanenti il Collegio dei Revisori Contabili, i Probiviri e i Past President. Sono altresì ammessi, come invitati permanenti, nel numero massimo del 20% dei membri effettivi, rappresentati delle imprese aderenti.
I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili, ma per non più di tre mandati consecutivi allo stesso titolo.
La convocazione del Consiglio Generale è fatta dal Presidente dell'Associazione, con cadenza almeno quadrimestrale, mediante lettera, posta elettronica o PEC da inviare almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, salvo in caso di urgenza per il quale è sufficiente un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni.
Il Presidente convoca il Consiglio Generale presso la sede sociale, o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o lo richieda il Consiglio di Presidenza, o ogni qualvolta ne facciano richiesta scritta almeno ¼ dei componenti.
Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, ciascuno dei quali ha diritto a 1 (un) voto.
Le riunioni possono essere svolte anche mediante sistema di tele/video conferenza. I componenti collegati in tele/videoconferenza partecipano esclusivamente alle votazioni a scrutinio palese, fatto salvo il caso in cui siano garantite modalità idonee a mantenere la segretezza del voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche e, in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
Colui che non partecipi alle riunioni del Consiglio Generale per più di cinque riunioni consecutive o alla metà delle riunioni indette nell’anno solare decade automaticamente dalla propria carica, ferma restando la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale e comunicata al segretario.
Costituirà altresì motivo di decadenza dalla carica la cessazione dell'appartenenza del Consigliere eletto all'Azienda associata da esso rappresentata o il recesso dell'Azienda medesima da ANFAO, ivi compresa la disdetta a decorrere dal momento della relativa formalizzazione.
Il componente del Consiglio Generale dichiarato decaduto sarà sostituito dal primo dei non eletti alla carica sino al rinnovo dell’Organo collegiale. In mancanza verrà designato dall’Assemblea alla prima convocazione.
La partecipazione alle riunioni di Consiglio Generale non è delegabile.
Il Consiglio Generale:
a) propone all’Assemblea il Presidente e i Vice-Presidenti ed il programma di attività;
b) delibera, seguendo le direttive indicate dall’Assemblea, su quanto è necessario per la migliore attuazione degli scopi sociali, per tutto quanto non riservato, per legge e Statuto, all’Assemblea;
c) delibera la costituzione e/o la modifica di componenti interne quali Gruppi o Comitati di cui approva il relativo Regolamento Interno;
d) promuove e attua quanto sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari;
e) determina le modalità per l'adesione dei Soci;
f) ratifica le delibere del Consiglio di Presidenza sull'ammissione di nuovi Soci;
g) delibera sulla cessazione dei Soci;
h) determina le modalità con le quali i Soci Aggregati partecipano alle attività dell’Associazione;
i) predispone i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea, depositandoli a disposizione degli Organi associativi e dei singoli Associati almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell’Assemblea convocata per il loro esame;
j) propone l'ammontare dei contributi ordinari annui distinti per categoria di Soci, stabilendone le modalità di pagamento, nonché propone l'ammontare dei contributi straordinari di cui all'art.8 (otto) del presente Statuto, da sottoporre per la delibera alla prima Assemblea utile;
k) delibera atti di straordinaria amministrazione;
l) approva eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto dell’associazione.
Il Consiglio di Presidenza è nominato per 4 (quattro) anni, fino all’approvazione del bilancio del quarto esercizio ed è composto:
Al Consiglio di Presidenza è invitato come invitato permanente il Precedente Presidente di ANFAO.
Il mandato del Consiglio di Presidenza deve avere necessariamente scadenza sfalsata di un anno rispetto a quella del mandato del Consiglio Generale.
Il Presidente può inoltre invitare a singole riunioni di Consiglio di Presidenza i Consiglieri a cui l'Assemblea o il Consiglio Generale abbiano conferito incarichi speciali e su singoli argomenti Presidenti di Commissioni, esperti, eccetera.
Possono partecipare, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori Contabili e i Probiviri.
Al Consiglio di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
Le riunioni possono essere svolte anche mediante sistema di tele/video conferenza. I componenti collegati in tele/videoconferenza partecipano esclusivamente alle votazioni a scrutinio palese, fatto salvo il caso in cui siano garantite modalità idonee a mantenere la segretezza del voto.
Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, con cadenza minima bimestrale, mediante lettera, posta elettronica o PEC, inviate almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'adunanza, con l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e della materia da trattare. In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a 3 (tre) giorni.
Il Consiglio di Presidenza può essere convocato anche quando ne faccia richiesta ¼ dei componenti.
Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti spettanti ai partecipanti tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità di voto prevale la deliberazione che abbia ottenuto il consenso del Presidente.
Ogni componente il Consiglio di Presidenza ha diritto a 1 (un) voto.
La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Presidenza non è delegabile.
Colui che non partecipi alle riunioni del Consiglio di Presidenza per più di cinque riunioni consecutive o alla metà delle riunioni indette nell’anno solare decade automaticamente dalla propria carica, ferma restando la non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.
La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Presidenza e comunicata al segretario.
Il Consiglio di Presidenza:
a) definisce ed attua le linee strategiche dell’attività associativa;
b) approva proposta del bilancio consuntivo e della delibera contributiva;
c) esamina e delibera sui problemi di rilievo afferenti all'attuazione degli scopi sociali e, nell’ambito delle deliberazioni assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Generale, assume tutti gli atti di straordinaria amministrazione delegati dall’Assemblea e dal Consiglio Generale;
d) assiste il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
e) approva, le direttive per la struttura e l’organico, necessarie per il funzionamento dell’Associazione;
f) nomina e revoca il direttore Generale;
g) prende iniziative al fine di potenziare la solidarietà tra le Aziende della categoria ed intensificarne la collaborazione;
h) delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
i) nomina i rappresentanti di ANFAO presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Commissioni e Organizzazioni in genere;
j) in caso di urgenza può prendere deliberazioni di competenza del Consiglio Generale, fatta eccezione per la designazione di Presidenti e Vice-Presidenti, salvo necessaria ratifica di quest'ultimo Organo alla prima riunione successiva;
k) in caso di urgenza può prendere deliberazioni di competenza dell’Assemblea, salvo necessaria ratifica di quest'ultima alla prima riunione successiva.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Generale; dura in carica 4 anni (quattro), con scadenza del mandato in anni dispari, senza possibilità di proroga o ulteriori rielezioni.
I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione, di cui al successivo art. 18 bis, previa consultazione degli Associati.
Qualora la Commissione di designazione verifichi e accerti l’assenza di candidati, per ragioni di particolari eccezionalità, può proporre al Consiglio Generale – previo parere favorevole del Collegio Speciale dei Probiviri – la conferma del Presidente uscente per un periodo pari ad un solo biennio.
Tale proposta deve essere approvata dal Consiglio Generale, a scrutinio segreto, con un quorum costitutivo di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e l’80% dei membri votanti, nonché dall’Assemblea con il voto favorevole del 75% dei votanti.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di ANFAO, sia nei confronti dei terzi, che delle Aziende aderenti ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere nei giudizi, nominando avvocati e procuratori alle liti.
Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
Egli presiede l'Assemblea dei Soci e provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza, all'amministrazione ordinaria dell'Associazione, alla vigilanza dell'andamento degli uffici e servizi.
Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente si mantiene in costante contatto con i Vice-Presidenti al fine dell’elaborazione collegiale delle direttive della loro attività.
Il Presidente può delegare ai Vice-Presidenti, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni con particolare riferimento all'ambito economico, sindacale e delle relazioni esterne.
Il Presidente esercita, in via d’urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di provvedimenti adottati nella prima riunione utile.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice-Presidente designato dal Presidente stesso con propria delega o, in mancanza di delega, dal Vice-Presidente più anziano di età.
Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro 6 (sei) mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.
La qualifica di Past President è attribuita solo in caso di normale completamento di mandato, fatta eccezione in caso di cessazione anticipata per motivi di salute.
La Commissione di designazione (la “Commissione”) presiede al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l’elezione del Presidente, assicurando la più ampia consultazione degli Associati.
Alla Commissione di designazione sono attribuite funzioni proattive di selezione qualitativa delle candidature e di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni.
La Commissione è composta dagli ultimi tre Past President purché gli stessi siano espressione di aziende regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo o non elettivo.
La Commissione deve insediarsi almeno 3 (tre) mesi prima e non più di 5 (cinque) mesi prima dalla scadenza del mandato del Presidente; in caso di cessazione anticipata, per dimissioni o impedimento, entro i 30 giorni successivi.
Le attività della Commissione devono durare per un periodo non superiore alle 6 (sei) settimane dall’insediamento.
La Commissione può accettare autocandidature entro la prima settimana successiva all’insediamento, le quali devono essere corredate al supporto di almeno il 10% degli associati aventi diritto in assemblea e in regola con gli obblighi contributivi.
Con apposita comunicazione agli Associati, la Commissione sollecita l’invio per le autocandidature con i relativi programmi e verifica, d’intesa con il Collegio speciale dei Probiviri, il profilo personale e professionale dei candidati ai fini dell’eleggibilità.
La Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni per le comunicazioni inerenti alla designazione.
La Commissione deve altresì predisporre un calendario che comprenda almeno 5 (cinque) incontri per le attività di designazione e deve comunicarlo agli associati con congruo preavviso.
La Commissione può svolgere le proprie attività anche in presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo il numero dei membri della Commissione deve essere integrato con l’ultimo Past President, procedendo a ritroso.
Al termine delle consultazioni la Commissione comunica agli Associati tutti i candidati e redige la relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, relativa ai rispettivi programmi e alle indicazioni emerse dalle consultazioni.
La relazione è corredata da un parere vincolante ed obbligatorio del Collegio Speciale dei Probiviri, inerente al profilo professionale dei candidati.
La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale mediante la lettura da parte del più anziano di età dei componenti della Commissione. Il Consiglio Generale individua, tra massimo tre candidati, il candidato Presidente e sottopone il voto all’ Assemblea, la quale delibera la nomina del Presidente a scrutinio segreto, anche in caso di unico candidato, con la maggioranza dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ma computando le schede nulle.
La scheda di votazione deve recare l’espressione di voto alternativa di approvazione / non approvazione della proposta del Presidente designato dal Consiglio Generale.
Per conseguire la carica di Presidente è necessaria il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle. In caso di mancato esito, si segue l’iter disposto dalle normative confindustriali.
La Commissione dovrà comunque sottoporre al voto del Consiglio Generale quei candidati che certifichino, per iscritto, di aver raccolto il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.
Nella realizzazione del programma delle attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile fino a 8 (otto) Vice-Presidenti.
A tal fine, successivamente alla formalizzazione della designazione e antecedentemente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale le linee di indirizzo per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio e propone i nomi dei Vice-Presidenti.
Il Consiglio Generale licenzia il programma e la proposta concernente i Vice-Presidenti per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea.
L'Assemblea vota il programma e, a pacchetto e scrutinio segreto, la proposta concernente un numero variabile fino a 8 (otto) Vice Presidenti e le relative deleghe affidate, valutando che costituiscano una squadra idonea ad assicurare la rappresentanza delle diverse articolazioni interne.
In caso di voto negativo dell’Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.
I Vice Presidenti durano in carica 4 (quattro) anni e scadono contemporaneamente al Presidente. I Vice Presidenti possono essere rieletti per un mandato successivo (durata massima 8 anni).
Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a un quadriennio.
Nel caso che vengano a mancare durante il mandato di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dall’Assemblea e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
L'Assemblea ordinaria degli anni pari nomina a scrutinio segreto 3 (tre) Revisori Contabili effettivi e 2 (due) supplenti. Essi vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria di ANFAO e ne riferiscono all'Assemblea con la relazione sui bilanci.
A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le Imprese associate.
Almeno 2 (due) Revisori tra gli effettivi devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili.
Alla carica di Revisore Contabile possono accedere anche persone che non hanno diretta responsabilità di Impresa. Sono eleggibili anche soggetti esterni all’associazione.
I Revisori Contabili nominano al proprio interno il Presidente e assistono alle riunioni dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza.
Essi non possono essere componenti di altri Organi di ANFAO, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per tre mandati consecutivi.
Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a un quadriennio.
In occasione del bilancio consuntivo rendono all’Assemblea la loro relazione sulla regolarità della tenuta delle scritture contabili, relazione da depositarsi a disposizione dei Soci presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l’esame da parte dell’Assemblea.
Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore Contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.
L’Assemblea ordinaria elegge 6 (sei) Probiviri, a scrutinio segreto, in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, preferibilmente nell’anno precedente. I Probiviri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per un ulteriore mandato consecutivo. Trascorso un periodo di vacatio possono essere rieletti.
Ciascun Socio può esprimere fino ad un massimo di 4 (quattro) preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli Associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’Impresa.
La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice-Presidente e di Proboviro di un’altra Organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
I Probiviri designano all’inizio di ogni anno i 3 (tre) membri che comporranno il Collegio Speciale dei Probiviri per le funzioni consultive, di indirizzo in materia di questioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sullo svolgimento della vita associativa.
I membri vengono eletti dall’Assemblea a rotazione tra i membri designati dai Probiviri, senza ricorrere allo scrutinio segreto salva l’impossibilità oggettività di condivisione.
Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i membri e le componenti dell’associazione e che non si siano potute definire bonariamente.
Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea non componenti il Collegio speciale.
Il ricorso è notificato da parte della segreteria alla controparte alla quale è richiesto di nominare il Proboviro di fiducia e del suo sostituto entro i 10 (dieci) giorni successivi.
Il rifiuto o l’ingiustificato ritardo costituiscono inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
L’attivazione del Collegio arbitrale richiede da parte del ricorrente il versamento di un deposito cauzionale mediante bonifico bancario su conto corrente dell’Associazione dedicato a progetti speciali. L’importo del deposito cauzionale è stabilito dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia del bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri restanti non componenti il Collegio Speciale con l’accordo dei 2 (due) Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai 2 (due) Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i Probiviri eletti dall’Assemblea non componenti il Collegio Speciale.
Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.
Entro 10 (dieci) giorni successivi alla individuazione del Presidente deve essere formalmente costituito il collegio arbitrale e deve essere aperta la fase istruttoria.
Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel Regolamento confederale.
Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni.
Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro 10 (dieci) giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Confindustria entro il termine di 20 giorni dalla data di comunicazione.
In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
Il Collegio speciale interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d’ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
Può chiedere l’intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
Il Collegio speciale rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla/e parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l’impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
La carica e la funzione di Proboviro sono prestate a titolo gratuito.
Il Direttore Generale coadiuva il Presidente e i Vice-Presidenti nell’esecuzione delle attività associative ed opera in conformità alle determinazioni degli Organi collegiali.
È responsabile del funzionamento della struttura associativa e sovrintende a tutta l’attività.
Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi collegiali di ANFAO.
Per rappresentanti delle Imprese aderenti ad ANFAO si intendono il Titolare, il Legale Rappresentante quale risulta dal Registro delle Imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'Impresa, su delega formalmente espressa, gli Amministratori, gli Institori e i Dirigenti dell'Impresa.
La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione. La carica di Proboviro e di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci, fatte salve quelle di cui agli articoli 20 (venti) e 21 (ventuno) del presente Statuto.
Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.
In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza, del Consiglio di Presidenza di ANFAO e del Consiglio Generale è condizionato alla regolarità e completezza dell'inquadramento dell'Impresa rappresentata e al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.
Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
ANFAO provvede alle spese per il proprio funzionamento:
a) con i contributi associativi;
b) con le rendite del proprio patrimonio;
c) con le oblazioni, erogazioni e qualsiasi altra forma di contributo proveniente da Enti pubblici e privati;
d) con il ricavato di tutte le attività di supporto.
Il patrimonio di ANFAO è costituito:
a) dai fondi di riserva istituiti ed incrementati nel corso dei diversi esercizi;
b) dai beni di proprietà dell’Associazione.
Durante la vita dell’Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio associativo sarà devoluto in conformità a quanto disposto dall’art.27 (ventisette) del presente Statuto.
Per ciascun anno solare viene predisposto e sottoposto all’Assemblea, entro il 15 (quindici) dicembre dell’anno precedente, il bilancio preventivo articolato, così da rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività e capitoli di spesa.
Per ciascun anno solare è predisposto il bilancio consuntivo costituito dallo stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi.
Il bilancio di ANFAO è corredato da relazione di certificazione.
Ad esso è allegato il bilancio, con la relazione degli amministratori e dei revisori, delle società controllate da ANFAO.
La proposta di bilancio consuntivo è sottoposta all’approvazione dell’Assemblea, assieme alla relazione del Consiglio Generale e a quella del Collegio dei Revisori Contabili, entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo, prorogabile in caso di motivate ragioni, entro il successivo 30 (trenta) luglio.
Il Consiglio Generale delibera l’approvazione delle proposte di modifica statutaria a maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino il 25% dei componenti totali.
Qualsiasi modificazione di questo Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci convocata, secondo le modalità previste all'art.10 (dieci), allegando alla convocazione il testo delle modifiche proposte all'approvazione per l'opportuna preventiva informazione di tutti gli Associati.
Per la validità di tale Assemblea sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere presenti il 20% (venti percento) dei voti spettanti agli Associati.
Per l’approvazione delle modifiche statutarie è necessaria la maggioranza qualificata, non inferiore al 55% (cinquantacinque) dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% del totale dei voti.
In casi particolari, il Consiglio Generale può sottoporre ai Soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci.
Ai Soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi ordinari, il recesso ha effetto dall’1 (uno) gennaio dell’anno successivo.
Quando venga domandato lo scioglimento dell’Associazione da un numero di Soci rappresentanti non meno di un terzo (1/3) della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Il Consiglio Generale delibera l’approvazione della proposta di scioglimento a maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino il 25% dei componenti totali.
Tale Assemblea da convocarsi per lettera raccomandata A.R., delibera validamente con il 65% (sessantacinque) dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% del totale dei voti esercitabili.
L'Assemblea provvederà alla nomina del liquidatore e ne determinerà i poteri.
La destinazione del patrimonio associativo verrà stabilita con la deliberazione dell’Assemblea che ha stabilito lo scioglimento in conformità alle procedure e all’obbligo di legge di devolvere i beni residui ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.